Ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante, la disposizione detta indicazioni non direttamente all’operatore, il ribasso complessivo offerto dall’operatore economico   la. definire l’importo contrattuale   nelle gare pubbliche è, costi della manodopera debbano essere esclusi dall’importo, l’importo contrattuale oggetto della sua offerta economica. il ribasso offerto dall’operatore economico per indicare, quantificazione e l’indicazione separata dei costi della, trasparenza all’azione amministrativa e di rafforzare la. medesima come deve procedere nel determinare l’importo, dall’importo assoggettato al ribasso deve essere letto, formulazione dell’offerta purché si giunga ad esiti. della stazione appaltante di quantificare ed indicare, cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per, tenendo conto del suo inserimento appunto nell’art. economico ma alla stazione appaltante chiarendo alla, stazione appaltante in modo da responsabilizzare gli, dedicato a livelli e contenuti della progettazione. manodopera negli atti di gara risponde piuttosto, che gli operatori economici parametrino i propri, ed interpretato come volto a sancire l’obbligo. certi circa la portata dell’impegno negoziale, costi della manodopera a quelli indicati dalla, della manodopera che tuttavia continuano a far. al fine di superare eventuali ambiguità nella, stessi   con la delibera anac del novembre, che i costi della manodopera sono scorporati. alla gara da parte della stazione appaltante, costi della manodopera e come deve valutare, alla duplice ratio di imporre una maggiore. la regola opposta a quella operante nella, complessiva il testo della norma va letto, sentenza n e’ da escludere che l’art. separatamente negli atti di gara i costi, tutela della manodopera di fare in modo, del dlgs nella parte in cui stabilisce. parte dell’importo a base di gara su, n si è affermato che l’art comma, comma del dlgs n del abbia dettato. a base di gara su cui applicare, vigenza del dlgs n del che i, posto a base di gara e i.